Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UFAG), rappresentato dal proprio settore Direzione della repressione penale, ha proposto il 12 maggio 2025 ricorso in materia di diritto pubblico avverso la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 marzo 2025 (A-1141/2024). Oggetto del ricorso era la determinazione di un risarcimento delle spese processuali a favore del direttore e della società [B. GmbH] in liquidazione (in seguito: la società importatrice) da parte del Tribunale amministrativo federale.

Sintesi della fattispecie:

Il direttore è stato in carica fino al 7 dicembre 2023 come direttore della società importatrice, fondata il 28 dicembre 2012 e sciolta il 5 dicembre 2023. Al momento del ricorso, la società importatrice si trovava in fase di liquidazione, ma la sua cancellazione dal registro di commercio non era ancora avvenuta. Con provvedimento del 12 agosto 2013, l’allora Amministrazione federale delle dogane (oggi UFAG) aveva concesso alla società importatrice un alleggerimento fiscale per l’acquisto di biodiesel. Nel dicembre 2015, l’UFAG ricevette una segnalazione su un possibile illegittimo godimento di esenzioni fiscali. Con provvedimento del 3 marzo 2017, l’UFAG ha obbligato il direttore e la società importatrice al pagamento di un importo complessivo di fr. 1'522'870.50 (tasse sugli oli minerali, supplementi alle tasse sugli oli minerali, tasse di importazione e interessi di mora) in solidarietà. Avverso tale provvedimento, il direttore e la società importatrice hanno proposto ricorso, respinto dall’UFAG il 26 aprile 2018. Successivamente, hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, che con sentenza del 7 maggio 2019 ha parzialmente accolto i ricorsi e ha determinato gli importi da versare in fr. 632'744.75 (tasse sugli oli minerali), fr. 413'829.- (supplementi alle tasse sugli oli minerali) e fr. 83'725.90 (tasse di importazione). Inoltre, la causa è stata rinviata all’UFAG per la nuova determinazione degli interessi di mora nonché delle conseguenze in materia di spese e risarcimento delle spese processuali.

Con ricorso al Tribunale federale (sentenza 2C_535/2020 del 23 luglio 2020), il ricorso è stato parzialmente accolto. Il Tribunale federale ha riconosciuto al direttore e alla società importatrice un risarcimento delle spese processuali complessivo di fr. 10'000.- e ha rinviato la causa al Tribunale amministrativo federale per la nuova determinazione delle conseguenze in materia di spese e risarcimento delle spese processuali. Dopo un nuovo rinvio, il Tribunale amministrativo federale ha determinato le spese del primo grado in fr. 4'400.- e ha obbligato l’UFAG a versare al direttore e alla società importatrice un risarcimento delle spese processuali di fr. 19'200.- ciascuno (sentenza A-4651/2021 del 6 ottobre 2020).

Con provvedimento del 29 gennaio 2024, l’UFAG ha revocato i ricorsi del direttore e della società importatrice per il gruppo «Importazione 1» e ha determinato le spese di procedimento in fr. 4'180.-. Inoltre, ha disposto che al direttore e alla società importatrice spettasse un risarcimento delle spese processuali complessivo di fr. 46'584.55 (inclusi IVA e spese). Avverso tale provvedimento, il direttore e la società importatrice hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale il 21 febbraio 2024, chiedendo la determinazione del risarcimento delle spese processuali in fr. 80'000.- più IVA. Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso e ha determinato il risarcimento delle spese processuali in fr. 62'343.-, sulla base di un tariffario orario di fr. 400.-. Avverso tale sentenza, l’UFAG ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 12 maggio 2025.

Quadro giuridico di riferimento:

Il ricorso concerne la determinazione di un risarcimento delle spese processuali nell’ambito di un procedimento di ricorso avverso un provvedimento dell’UFAG. La società importatrice si trova in fase di liquidazione, ma la sua cancellazione dal registro di commercio non è ancora avvenuta. Il direttore e la società importatrice sono stati rappresentati da un avvocato in tutte le fasi del procedimento. L’UFAG contesta l’importo del risarcimento delle spese processuali determinato dal Tribunale amministrativo federale e censura in particolare una sottovalutazione del margine di discrezionalità nonché un controllo di adeguatezza da parte del Tribunale amministrativo federale non consentito.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale verifica d’ufficio la propria competenza e i presupposti per l’ammissione del ricorso. Il ricorso dell’UFAG è ammissibile, in quanto è diretto avverso una sentenza del Tribunale amministrativo federale e soddisfa i presupposti degli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF. L’UFAG è legittimato a proporre ricorso in quanto si tratta di una controversia in materia di tasse sugli oli minerali, supplementi alle tasse sugli oli minerali e tasse di importazione, di competenza dell’UFAG. La legittimazione passiva della società importatrice è data dal fatto che questa si trova ancora in fase di liquidazione e la sua cancellazione dal registro di commercio non è ancora avvenuta. Il ricorso è quindi ammissibile.

2. Verifica della violazione del diritto:

Il Tribunale federale verifica se il Tribunale amministrativo federale abbia violato il diritto federale riconoscendo al direttore e alla società importatrice un risarcimento delle spese processuali di fr. 62'343.-. L’importo del risarcimento delle spese processuali si basa sull’art. 64 cpv. 1 PA e…