Art. 48 LDIP
1 I diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi.
2 Se i coniugi non sono domiciliati nello stesso Stato, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio più strettamente connesso con la fattispecie.
3 Se competenti giusta l’articolo 47, i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diffida ai debitori nei rapporti internazionali (art. 137 cpv. 2 in relazione con l'art. 177 CC; art. 10 della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 2 ottobre 1973)2 citazioni
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2Competenza territoriale per la diffida ai debitori0 citazioni
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3Procedura di protezione dell'unione coniugale0 citazioni
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4Irrilevante che essa eserciti un'attività lucrativa e che il suo assoggettamento comporti un doppio onere (consid. 3). - La marg. 8 delle direttive UFAS concernenti l'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero,…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vorsorgliche Massnahmen im Verfahren um Ergänzung des Scheidungsurteils, Anweisung an den Schuldner1 citazioni
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Gesuch um Akteneinsicht (Nichteintreten)0 citazioniVB.2026.00093· 30/07/2026 · 0 citazioni de
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0 citazioni15/06/2026 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.