Art. 18 AIMP

Misure provvisionali

1 A espressa domanda di uno Stato estero l’autorità competente può prendere misure provvisionali per mantenere lo stato esistente, per salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove in pericolo, purché il procedimento secondo la presente legge non appaia manifestamente inammissibile o inappropriato.
2 Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate dall’UFG appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato estero non presenta la domanda entro il termine stabilito.
3 I ricorsi contro le decisioni giusta il presente articolo non hanno effetto sospensivo.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza giudiziaria con la Federazione Russa; destinazione degli averi bloccati in Svizzera
    · 30/01/2023 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 18, 45 cpv. 1 e 47 cpv. 3 AIMP
    · 16/02/1995 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Indennità per carcerazione ingiustificata a fini d'estradizione. 1. Competenza della Camera d'accusa
    · 15/07/1991 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Brasilien, Verwaltungsgerichts
    · 21/07/2006 · 5 citazioni de Riassunto
  • 22/06/2021 · 3 citazioni de
  • 04/10/2013 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.