Art. 18 AIMP
Misure provvisionali
1 A espressa domanda di uno Stato estero l’autorità competente può prendere misure provvisionali per mantenere lo stato esistente, per salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove in pericolo, purché il procedimento secondo la presente legge non appaia manifestamente inammissibile o inappropriato.
2 Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate dall’UFG appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato estero non presenta la domanda entro il termine stabilito.
3 I ricorsi contro le decisioni giusta il presente articolo non hanno effetto sospensivo.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Assistenza giudiziaria con la Federazione Russa; destinazione degli averi bloccati in Svizzera1 citazioni
-
2Art. 18, 45 cpv. 1 e 47 cpv. 3 AIMP1 citazioni
-
3Indennità per carcerazione ingiustificata a fini d'estradizione. 1. Competenza della Camera d'accusa0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Brasilien, Verwaltungsgerichts5 citazioni
-
3 citazioni22/06/2021 · 3 citazioni de
-
2 citazioni04/10/2013 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.