Art. 95 AIMP

Inammissibilità della dichiarazione di esecutività

1 La dichiarazione di esecutività (exequatur) è inammissibile se:
  1. a. la condanna è stata pronunciata in un momento in cui, applicando il diritto svizzero, l’azione penale sarebbe già caduta in prescrizione assoluta;
  2. b. la sanzione sarebbe prescritta secondo il diritto svizzero qualora un’autorità svizzera l’avesse pronunciata nello stesso momento; o c. il fatto sottostà parimente alla giurisdizione svizzera e, secondo il diritto svizzero, per altri motivi non potrebbe essere inflitta una sanzione.
2 Le decisioni sulle spese possono essere dichiarate esecutive soltanto se le spese devono essere pagate allo Stato.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, art. 33a OAIMP
    · 06/11/2000 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Riconoscimento di decisioni straniere in Svizzera
    · 12/07/1990 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.