Art. 95 AIMP
Inammissibilità della dichiarazione di esecutività
1 La dichiarazione di esecutività (exequatur) è inammissibile se:
- a. la condanna è stata pronunciata in un momento in cui, applicando il diritto svizzero, l’azione penale sarebbe già caduta in prescrizione assoluta;
- b. la sanzione sarebbe prescritta secondo il diritto svizzero qualora un’autorità svizzera l’avesse pronunciata nello stesso momento; o c. il fatto sottostà parimente alla giurisdizione svizzera e, secondo il diritto svizzero, per altri motivi non potrebbe essere inflitta una sanzione.
2 Le decisioni sulle spese possono essere dichiarate esecutive soltanto se le spese devono essere pagate allo Stato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, art. 33a OAIMP0 citazioni
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2Riconoscimento di decisioni straniere in Svizzera0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Vollstreckung eines deutschen Strafurteils1 citazioni
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0 citazioni07/04/2026 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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