Art. 75 LAI
Disposizioni comuni
Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti dall’articolo 74. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L’UFAS disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Essa può essere dedotta in giudizio solo entro un termine ragionevole (consid. 2)16 citazioni
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2Art. 73 cpv. 2 lett. c LAI, art. 100 cpv. 1 lett. b e art. 106 cpv. 2 OAI. - L'art. 73 cpv. 2 lett. c LAI, riferito all'art. 106 cpv. 2 OAI, conferisce un diritto a sussidio a favore di case che accolgono invalidi (cons…12 citazioni
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3Art. 129 cpv. 1 lett. c OG: Sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi e ai centri di formazione degli specialisti dell'integrazione professionale2 citazioni
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4Prova dell'invalidità dei pensionati0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità1 citazioni
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.