Art. 11 LCP
Zone protette
1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d’importanza internazionale.
2 Esso delimita, d’intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d’interesse nazionale.
3 Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d’intesa con il Consiglio federale.
4 I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.
5 Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l’abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.
6 Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d’importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al cpv. 4.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Costruzione di una pista da sci in una bandita federale di caccia4 citazioni
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2Approvazione dei piani per impianti ferroviari (Ferrovia 2000, nuova linea Mattstetten-Rothrist)1 citazioni
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3Divieto della caccia e autorizzazione di abbattimento di animali cacciabili nelle bandite di caccia0 citazioni
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4Pianificazione della protezione delle rive del Wohlensee; ponderazione globale degli interessi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Baubewilligung/Raumplanerische Ausnahmebewilligung für den Bau der Pistenverbindung Titlisboden-Stäubi-Trübseeebene Piste Sulzli und Schlepplift Schlächtismatt2 citazioni
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VB.2025.002531 citazioni30/10/2025 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.