Art. 19 DPMin
Soppressione delle misure
1 L’autorità d’esecuzione verifica annualmente se e quando la misura può essere soppressa. Pone fine alla misura quando ne sia raggiunto lo scopo o accertato che essa non ha più alcun effetto educativo o terapeutico.
1bis Se il collocamento in un istituto chiuso è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP ) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, l’autorità d’esecuzione decide fondandosi sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 91a CP .
2 Tutte le misure cessano con il compimento del 25° anno d’età.
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Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Misure protettive cautelari ordinate durante l'esecuzione di una misura nell'ambito di una procedura di sostituzione di una misura13 citazioni
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2Privazione della libertà a scopo d'assistenza susseguente a misure di diritto penale minorile7 citazioni
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3Combinati art. 5 e 15 DPMin; combinati art. 431 cpv. 2 CPP e art. 51 e 110 cpv. 7 CP; indennizzo nel diritto penale minorile dopo un collocamento (cautelare)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Aufhebung einer Massnahme (Art. 19 Abs. 1 JStG)9 citazioni
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Änderung der Schutzmassnahme / Anordnung der geschlossenen Unterbringung8 citazioni
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ricovero a scopo assistenziale6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.