Art. 19 DPMin

Soppressione delle misure

1 L’autorità d’esecuzione verifica annualmente se e quando la misura può essere soppressa. Pone fine alla misura quando ne sia raggiunto lo scopo o accertato che essa non ha più alcun effetto educativo o terapeutico.
1bis Se il collocamento in un istituto chiuso è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP ) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, l’autorità d’esecuzione decide fondandosi sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 91a CP .
2 Tutte le misure cessano con il compimento del 25° anno d’età.
3 ...
4 ...

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Misure protettive cautelari ordinate durante l'esecuzione di una misura nell'ambito di una procedura di sostituzione di una misura
    · 22/04/2015 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Privazione della libertà a scopo d'assistenza susseguente a misure di diritto penale minorile
    · 05/09/2012 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Combinati art. 5 e 15 DPMin; combinati art. 431 cpv. 2 CPP e art. 51 e 110 cpv. 7 CP; indennizzo nel diritto penale minorile dopo un collocamento (cautelare)
    · 25/08/2022 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.