Art. 22 LMB
Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito
La fabbricazione, le attività di mediazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all’estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Infrazioni alla legge federale sul materiale bellico; forniture della ditta Von Roll all'Irak. 1. Procedura. a) Art. 125 segg. e 154 cpv. 1 PP; esame preliminare del rinvio a giudizio? (consid3 citazioni
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2Legittimazione dell'imputato e del terzo proprietario a proporre ricorso per cassazione contro una confisca1 citazioni
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3Infrazioni alla legge federale sul materiale bellico1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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