Art. 22 LMB

Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito

La fabbricazione, le attività di mediazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all’estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Infrazioni alla legge federale sul materiale bellico; forniture della ditta Von Roll all'Irak. 1. Procedura. a) Art. 125 segg. e 154 cpv. 1 PP; esame preliminare del rinvio a giudizio? (consid
    · 01/02/1996 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legittimazione dell'imputato e del terzo proprietario a proporre ricorso per cassazione contro una confisca
    · 22/12/1995 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Infrazioni alla legge federale sul materiale bellico
    · 05/11/1991 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.