Art. 36 LAMal

Medici e altri fornitori di prestazioni: principio

I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 cpv. 2 lettere a–g, m e n possono esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 17, 18, 19 OPre: cure dentarie nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
    · 04/06/1998 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 17 (frase introduttiva) e art. 17 lett. c cifra 1 OPre: Cura medica applicata da un dentista. - L'ablazione ad opera di un dentista di una lesione pseudo-tumorale di una mucosa situata nella regione della guancia a…
    · 28/03/2002 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Consid. 4.5 e 4.6).
    · 20/04/2009 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp; allegato 2 OPre)
    · 25/02/2010 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Trattamento e ricovero in un ospedale fuori Cantone che non figura nell'elenco cantonale (clinica privata), in assenza di una garanzia di assunzione dei costi da parte del Cantone di domicilio
    · 16/12/2020 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 17, 18 e 19 OAMal: risanamento di otturazioni
    · 15/09/1999 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.