Art. 1 LNA
1 L’uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
2 Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell’atmosfera per mezzo di reazioni dell’aria diverse da quelle dell’aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d’aria).
3 Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.
4 Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 237 CP. 1. Anche un pilota d'elicottero che vola in zona di montagna, fuori delle rotte ordinarie, può perturbare la circulazione pubblica nell'aria (consid. 2). 2. Tale disposizione protegge il passaggero, prescin…6 citazioni
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25 citazioni
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3Modifica del regolamento d'esercizio di un campo d'aviazione destinato agli elicotteri (eliporto); libertà economica, parità di trattamento dei concorrenti0 citazioni
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4Competenze cantonali per limitare decolli e atterraggi di parapendii0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni12/01/2017 · 2 citazioni de
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Gesuch um Vorprüfung der Zulassungsfähigkeit des Luftfahrzeuges P&M Aviation QuikR2 citazioni
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1 citazioni18/12/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.