Art. 3 OIAt
Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4
1 Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1.
2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:
- a. per gli impianti speciali secondo l’allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato;
- b. per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l’allegato 3;
- c. per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto del vicino al rispetto di una distanza minima40 citazioni
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2Allevamento di maiali nella zona agricola31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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22 citazioni
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13 citazioni06/06/2017 · 13 citazioni de
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Raumplanung und Bauwesen; Baubewilligung für einen Geflügelmaststall10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.