Art. 3 OIAt

Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4

1 Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1.
2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:
  1. a. per gli impianti speciali secondo l’allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato;
  2. b. per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l’allegato 3;
  3. c. per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto del vicino al rispetto di una distanza minima
    · 17/01/2000 · 40 citazioni
  2. 2
    Allevamento di maiali nella zona agricola
    · 07/09/2007 · 31 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.