Art. 32 OIAt

Contenuto del piano dei provvedimenti

1 Il piano dei provvedimenti indica:
  1. a. le fonti delle emissioni all’origine delle immissioni eccessive;
  2. b. l’importanza delle emissioni delle singole fonti in rapporto al carico ambientale totale;
  3. c. i provvedimenti per ridurre ed eliminare le immissioni eccessive;
  4. d. l’effetto dei singoli provvedimenti;
  5. e. le basi legali esistenti o da emanare in relazione ai singoli provvedimenti;
  6. f. i termini entro i quali ordinare ed eseguire i provvedimenti;
  7. g. le autorità competenti per l’esecuzione dei provvedimenti.
2 Sono provvedimenti ai sensi del cpv. 1 lett. c:
  1. a. per gli impianti stazionari: termini di risanamento più brevi oppure limitazioni completive o più severe delle emissioni;
  2. b. per le infrastrutture per i trasporti: provvedimenti riguardanti la costruzione, l’esercizio, la gestione o la limitazione del traffico.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto cantonale in materia edilizia e pianificatoria, diritto della gestione dei rifiuti e procedura amministrativa
    · 21/03/2001 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Dichiarazione di nullità dell'iniziativa popolare "Per un'aria respirabile", che prevede provvedimenti cantonali a breve termine per combattere i sovraccarichi temporanei di sostanze inquinanti nell'atmosfera
    · 18/12/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.