Art. 32 OIAt
Contenuto del piano dei provvedimenti
1 Il piano dei provvedimenti indica:
- a. le fonti delle emissioni all’origine delle immissioni eccessive;
- b. l’importanza delle emissioni delle singole fonti in rapporto al carico ambientale totale;
- c. i provvedimenti per ridurre ed eliminare le immissioni eccessive;
- d. l’effetto dei singoli provvedimenti;
- e. le basi legali esistenti o da emanare in relazione ai singoli provvedimenti;
- f. i termini entro i quali ordinare ed eseguire i provvedimenti;
- g. le autorità competenti per l’esecuzione dei provvedimenti.
2 Sono provvedimenti ai sensi del cpv. 1 lett. c:
- a. per gli impianti stazionari: termini di risanamento più brevi oppure limitazioni completive o più severe delle emissioni;
- b. per le infrastrutture per i trasporti: provvedimenti riguardanti la costruzione, l’esercizio, la gestione o la limitazione del traffico.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto cantonale in materia edilizia e pianificatoria, diritto della gestione dei rifiuti e procedura amministrativa7 citazioni
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2Dichiarazione di nullità dell'iniziativa popolare "Per un'aria respirabile", che prevede provvedimenti cantonali a breve termine per combattere i sovraccarichi temporanei di sostanze inquinanti nell'atmosfera0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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2 citazioni10/07/2006 · 2 citazioni de
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Autorizzazione edilizia1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.