Art. 47 OIF
Impianti fissi ed edifici
1 Gli impianti fissi sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza l’inizio dei lavori di costruzione non ha ancora valore legale.
2 Per gli impianti fissi che devono essere modificati, gli articoli da 8 a 12 valgono solo se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza la modifica di tali impianti non ha ancora valore legale.
3 Gli edifici sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale.
4 Per gli edifici che devono essere modificati, gli articoli 31 e 32 cpv. 3 valgono solo se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione contro il rumore di una terrazza di un tea-room; art. 7 LPAmb, 15 LPAmb e 25 LPAmb, art. 7 OIF, 8 OIF e 47 OIF27 citazioni
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2Ripristino e risanamento di un tratto di strada nazionale; qualifica di modificazione sostanziale ai sensi dell'art. 18 LPAmb in relazione con l'art. 8 cpv. 2 OIF nonostante una riduzione delle immissioni foniche23 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Autorizzazione edilizia13 citazioni
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7 citazioni
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Nationalstrassen; Plangenehmigung5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.