Art. 125 LM

Tiro fuori del servizio

1 I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro.
2 I Cantoni decidono circa l’esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l’ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.
3 Il Consiglio federale disciplina l’ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.
4 Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Partecipazione della Confederazione alle spese di risanamento di un sito inquinato dall'esercizio di un poligono di tiro
    · 31/10/2005 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Risanamento fonico di un impianto di tiro civile; facilitazioni per lo svolgimento di esercizi di tiro fuori del servizio
    · 16/04/2021 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.