Art. 125 LM
Tiro fuori del servizio
1 I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro.
2 I Cantoni decidono circa l’esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l’ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.
3 Il Consiglio federale disciplina l’ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.
4 Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Partecipazione della Confederazione alle spese di risanamento di un sito inquinato dall'esercizio di un poligono di tiro2 citazioni
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2Risanamento fonico di un impianto di tiro civile; facilitazioni per lo svolgimento di esercizi di tiro fuori del servizio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni21/04/2005 · 4 citazioni de
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4 citazioni
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Schiessanlage / Leistungen der Gemeinde1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.