Art. 63 LM

Tiro obbligatorio

1 Finché soggiacciono all’obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:
  1. a. sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d’assalto;
  2. b. ufficiali subalterni che fanno parte di un’Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d’assalto.
2 Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori.
3 Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbligatorio con la pistola invece che con il fucile d’assalto.
4 Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest’obbligo e prevedere eccezioni.
5 Chi non assolve il tiro obbligatorio o non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro senza soldo.
6 La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l’organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Partecipazione della Confederazione alle spese di risanamento di un sito inquinato dall'esercizio di un poligono di tiro
    · 31/10/2005 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Risanamento fonico di un impianto di tiro civile; facilitazioni per lo svolgimento di esercizi di tiro fuori del servizio
    · 16/04/2021 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.