Art. 63 LM
Tiro obbligatorio
1 Finché soggiacciono all’obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:
- a. sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d’assalto;
- b. ufficiali subalterni che fanno parte di un’Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d’assalto.
2 Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori.
3 Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbligatorio con la pistola invece che con il fucile d’assalto.
4 Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest’obbligo e prevedere eccezioni.
5 Chi non assolve il tiro obbligatorio o non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro senza soldo.
6 La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l’organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Partecipazione della Confederazione alle spese di risanamento di un sito inquinato dall'esercizio di un poligono di tiro1 citazioni
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2Risanamento fonico di un impianto di tiro civile; facilitazioni per lo svolgimento di esercizi di tiro fuori del servizio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni21/04/2005 · 4 citazioni de
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3 citazioni
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Schiessanlage / Leistungen der Gemeinde1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.