Art. 52 LAM

Rendita per coniugi

1 Il diritto alla rendita per coniugi insorge il primo giorno del mese seguente il decesso dell’assicurato. La rendita è vitalizia, fatto salvo il cpv. 2.
2 Se il coniuge superstite si risposa, il diritto alla rendita rimane sospeso per la durata del nuovo matrimonio.
3 La rendita per coniugi ammonta al 40 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.
4 Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita soltanto nella misura in cui il defunto, al momento del decesso, era tenuto a pagargli gli alimenti. La rendita corrisponde agli alimenti di cui il superstite è privato ed ammonta al massimo al 20 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto. È pagata soltanto per il periodo durante il quale il defunto sarebbe stato tenuto a pagare gli alimenti.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 4). - L'indennizzo di una menomazione dell'invalidità secondo l'art. 25 cpv. 1 LAM è da eseguire in funzione di un tasso d'indennizzazione medio dell'85% e di un guadagno medio di fr. 12'000.-- conformemente all…
    · 29/12/1986 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 52 cpv. 1 e 3 LAM, art. 9a cpv. 1 OAM: Riduzione della rendita per causa di sovraindennizzazione
    · 30/12/1988 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 25 LAM: Menomazione dell'integrità
    · 07/05/1987 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 02/05/2016 · 0 citazioni de
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 06/12/2013 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.