Art. 52 LAM
Rendita per coniugi
1 Il diritto alla rendita per coniugi insorge il primo giorno del mese seguente il decesso dell’assicurato. La rendita è vitalizia, fatto salvo il cpv. 2.
2 Se il coniuge superstite si risposa, il diritto alla rendita rimane sospeso per la durata del nuovo matrimonio.
3 La rendita per coniugi ammonta al 40 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.
4 Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita soltanto nella misura in cui il defunto, al momento del decesso, era tenuto a pagargli gli alimenti. La rendita corrisponde agli alimenti di cui il superstite è privato ed ammonta al massimo al 20 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto. È pagata soltanto per il periodo durante il quale il defunto sarebbe stato tenuto a pagare gli alimenti.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 4). - L'indennizzo di una menomazione dell'invalidità secondo l'art. 25 cpv. 1 LAM è da eseguire in funzione di un tasso d'indennizzazione medio dell'85% e di un guadagno medio di fr. 12'000.-- conformemente all…2 citazioni
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2Art. 52 cpv. 1 e 3 LAM, art. 9a cpv. 1 OAM: Riduzione della rendita per causa di sovraindennizzazione0 citazioni
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3Art. 25 LAM: Menomazione dell'integrità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni02/05/2016 · 0 citazioni de
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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