Art. 2 OSN

Parti costitutive delle strade nazionali

Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:
  1. a. il corpo stradale;
  2. b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
  3. c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie;
  4. d. gli impianti accessori con le vie d’accesso, d’uscita e le eventuali vie di collegamento;
  5. e. le aree di sosta comprese le vie d’accesso e d’uscita e le relative costruzioni e impianti;
  6. f. le installazioni per l’esercizio e la manutenzione stradale quali punti d’appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati;
  7. g. le costruzioni e gli impianti di drenaggio, di sfruttamento di energie rinnovabili, di illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;
  8. h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti;
  9. i. le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, aree di attesa e di stazionamento, sistemi di regolazione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati;
  10. j. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa ragionevolmente essere richiesta ai confinanti;
  11. k. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali;
  12. l. le costruzioni e gli impianti per la protezione dell’ambiente;
  13. m. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori;
  14. n. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d’accesso e di uscita;
  15. o. gli impianti doganali, ad eccezione delle infrastrutture che servono allo sdoganamento.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Procedura di autorizzazione per un accesso diretto al centro commerciale Seedamm-Center a partire dal raccordo autostradale di Pfäffikon attraverso un ponte sopraelevato
    · 25/04/2023 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Espropriazione di diritti di vicinato, indennità per pregiudizi temporanei derivanti da lavori di costruzione
    · 23/04/2019 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Approvazione dei piani secondo la legislazione ferroviaria (procedura combinata) della nuova linea FFS Mattstetten-Rothrist ("Ferrovia 2000"). 1. Garanzia della sicurezza della circolazione allorquando una linea ferrovi…
    · 09/04/1996 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.