Art. 192 CO
1 Il venditore è tenuto a garantire, che la cosa venduta non venga totalmente o parzialmente evitta da un terzo al compratore in virtù dei diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto.
2 Se il compratore al momento del contratto conosceva il pericolo dell’evizione, il venditore è tenuto alla garanzia solo in quanto l’abbia espressamente promessa.
3 Il patto che escluda o limiti l’obbligo della garanzia è nullo, quando il venditore abbia deliberatamente dissimulato il diritto del terzo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 57_II_4033 citazioni01/01/1931 · 3 citazioni
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2Vendita di un brevetto nullo2 citazioni
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3Costruzione di una strada su fondo altrui, garanzia. 1. Art. 55 cpv. 1 lett. c OG, art. 674 CC2 citazioni
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4DTF 75_II_1662 citazioni22/03/1949 · 2 citazioni
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5Vendita di un brevetto0 citazioni
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6Evizione, errore essenziale. 1. L'acquirente può prevalersi, anche in caso di esecuzione giuridicamente difettosa, sia delle norme sulla garanzia, sia di un vizio della volontà (consid. 2). 2. Possibilità d'evizione in…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mietvertrag; Übergang des Mietverhältnisses0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.