Art. 204 CO

Procedura nella vendita a distanza

1 Se la cosa, che si pretende difettosa, è spedita da altro luogo, e il venditore non ha rappresentanti nel luogo del ricevimento, il compratore è tenuto a provvedere per la provvisoria custodia della medesima né può rimandarla senz’altro al venditore.
2 Egli deve farne verificare regolarmente e senza indugio lo stato, altrimenti sarà tenuto egli stesso a provare che i pretesi difetti esistevano già al momento del ricevimento.
3 Ove siavi pericolo di rapido deterioramento della cosa spedita, il compratore può, e, quando l’interesse del venditore lo richieda, deve farla vendere coll’intervento dell’autorità competente del luogo in cui essa trovasi, ma è tenuto sotto pena del risarcimento dei danni a darne al più presto possibile notizia al venditore.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso per nullità nei procedimenti civili
    · 27/10/1970 · 0 citazioni
  2. 2
    Rinuncia al foro di domicilio di cui all'art. 59 CF 1. fondata su una clausola di prorogazione di foro: quando il rinvio a condizioni generali (nel caso particolare: norme SIA) contenenti una clausola di prorogazione di…
    · 01/03/1961 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 72_II_405
    01/01/1946 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 52_II_362
    22/09/1926 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 37_II_311
    27/05/1911 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 16/05/2018 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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