Art. 206 CO
Consegna di altre cose
1 Se la vendita ha per oggetto una data quantità di cose fungibili, il compratore può valersi, a sua scelta, dell’azione redibitoria o dell’estimatoria o domandare altre cose dello stesso genere scevre di difetti.
2 Quando le cose non sieno state spedite al compratore da un altro luogo, il venditore può parimenti liberarsi da ogni altra pretesa del compratore mediante l’immediata consegna di cose dello stesso genere scevre di difetti e il risarcimento di tutti i danni.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vendita di una cosa determinata nella specie, campo di applicazione delle disposizioni sulla garanzia per difetti1 citazioni
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2Compra-vendita d'un veicolo a motore0 citazioni
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3DTF 38_II_4650 citazioni13/11/1912 · 0 citazioni
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4DTF 37_II_5990 citazioni01/01/1911 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni28/05/2002 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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