Art. 206 CO

Consegna di altre cose

1 Se la vendita ha per oggetto una data quantità di cose fungibili, il compratore può valersi, a sua scelta, dell’azione redibitoria o dell’estimatoria o domandare altre cose dello stesso genere scevre di difetti.
2 Quando le cose non sieno state spedite al compratore da un altro luogo, il venditore può parimenti liberarsi da ogni altra pretesa del compratore mediante l’immediata consegna di cose dello stesso genere scevre di difetti e il risarcimento di tutti i danni.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Vendita di una cosa determinata nella specie, campo di applicazione delle disposizioni sulla garanzia per difetti
    · 05/12/1995 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Compra-vendita d'un veicolo a motore
    · 09/11/1965 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 38_II_465
    13/11/1912 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 37_II_599
    01/01/1911 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.