Art. 207 CO

Risoluzione in caso di perdita della cosa

1 La risoluzione può essere domandata, quand’anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito.
2 Il compratore in tal caso è tenuto a restituire solo ciò che gli è rimasto della cosa.
3 Se la cosa è perita per colpa del compratore o fu da lui alienata o trasformata, egli non potrà chiedere che il risarcimento del minor valore.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Difetti della cosa compravenduta
    · 23/03/1979 · 2 citazioni
  2. 2
    DTF 38_II_465
    13/11/1912 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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