Art. 207 CO
Risoluzione in caso di perdita della cosa
1 La risoluzione può essere domandata, quand’anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito.
2 Il compratore in tal caso è tenuto a restituire solo ciò che gli è rimasto della cosa.
3 Se la cosa è perita per colpa del compratore o fu da lui alienata o trasformata, egli non potrà chiedere che il risarcimento del minor valore.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Difetti della cosa compravenduta2 citazioni
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2DTF 38_II_4650 citazioni13/11/1912 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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