Art. 477 CO
La cosa depositata deve restituirsi, a spese e rischio del deponente, nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto di deposito irregolare0 citazioni
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2DTF 55_II_1070 citazioni01/01/1929 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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