Art. 656 CO

1 Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate alle azioni ordinarie.
2 Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell’avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 47_II_432
    11/10/1921 · 1 citazioni
  2. 2
    DTF 54_II_19
    01/01/1928 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 51_II_412
    05/10/1925 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 42_II_355
    07/07/1916 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 34_II_815
    01/12/1908 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 30_II_530
    26/11/1904 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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