Art. 656 CO
1 Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate alle azioni ordinarie.
2 Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell’avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 47_II_4321 citazioni11/10/1921 · 1 citazioni
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2DTF 54_II_190 citazioni01/01/1928 · 0 citazioni
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3DTF 51_II_4120 citazioni05/10/1925 · 0 citazioni
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4DTF 42_II_3550 citazioni07/07/1916 · 0 citazioni
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5DTF 34_II_8150 citazioni01/12/1908 · 0 citazioni
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6DTF 30_II_5300 citazioni26/11/1904 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Emissionsabgabe; Erlass0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.