Art. 716a CO
Attribuzioni intrasmissibili
1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti: 1. l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2. la definizione dell’organizzazione; 3. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; 4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; 5. l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; 6. l’allestimento della relazione sulla gestione , la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni; 7. la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti; 8. l’allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
2 Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Disdetta di un rapporto di lavoro con un vicedirettore9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Haftung der Arbeitgeberin)33 citazioni
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti31 citazioni
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti29 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.