Art. 716a CO

Attribuzioni intrasmissibili

1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti: 1. l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2. la definizione dell’organizzazione; 3. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; 4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; 5. l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; 6. l’allestimento della relazione sulla gestione , la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni; 7. la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti; 8. l’allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
2 Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Disdetta di un rapporto di lavoro con un vicedirettore
    · 10/12/2001 · 9 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Alters- und Hinterlassenenversicherung (Haftung der Arbeitgeberin)
    · 10/08/2016 · 33 citazioni de
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 15/05/2013 · 31 citazioni de
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 11/12/2012 · 29 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.