Art. 16 OIP

Indicazione di altri prezzi

1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
  1. a. ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo: 1. fino a immediatamente prima dell’indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o 2. per almeno 30 giorni consecutivi;
  2. b. effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o c. altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).
2 In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l’adempimento delle condizioni giustificanti l’indicazione di prezzi comparativi secondo il cpv. 1.
3 Il prezzo comparativo di cui al cpv. 1 lett. a n. 1 e lett. b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al cpv. 1 lett. a n. 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive.
3bis Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l’ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il cpv. 1 lett. a n. 2.
4 I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.
5 È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al cpv. 1 lett. c.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    RS 942.211), art. 24 LCSl; art. 2, art. 4, art. 25 lett. a OL, art. 25 LCSl
    · 09/08/1990 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 17 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978 (RS 942.211)
    · 02/11/1982 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.