Art. 9 LPO
Obbligo d’informazione
1 I fornitori di servizi postali devono:
- a. garantire ai clienti la trasparenza dei prezzi;
- b. permettere ai clienti di identificarli quali fornitori di servizi postali;
- c. informare i clienti in modo adeguato sui loro diritti e obblighi, in particolare riguardo all’impiego dei dati che li concernono e ai loro diritti in materia di consenso.
2 I fornitori di servizi postali sono tenuti a pubblicare informazioni sulla qualità dei loro servizi, nonché sull’impatto ambientale e sulla fornitura socialmente sostenibile di prestazioni. Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo della posta di trasportare giornali che non sono in abbonamento (art. 35 Cost., art. 2-4, 9 e 15 LPO; art. 1 CO)13 citazioni
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2Accordo in materia di assicurazione Svizzera-UE; libertà economica; ammissibilità di un'attività economica dello Stato in generale e dell'impresa di assicurazione cose cantonale di Glarona (Glarnersach) in particolare;…2 citazioni
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3Esenzione fiscale della Posta in materia di diritti di mutazione1 citazioni
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4DTF 61_II_1380 citazioni01/01/1935 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni14/02/2006 · 4 citazioni de
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2 citazioni
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Öffentliches Personalrecht (ausserordentliche Kündigung)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.