Art. 9 LPO

Obbligo d’informazione

1 I fornitori di servizi postali devono:
  1. a. garantire ai clienti la trasparenza dei prezzi;
  2. b. permettere ai clienti di identificarli quali fornitori di servizi postali;
  3. c. informare i clienti in modo adeguato sui loro diritti e obblighi, in particolare riguardo all’impiego dei dati che li concernono e ai loro diritti in materia di consenso.
2 I fornitori di servizi postali sono tenuti a pubblicare informazioni sulla qualità dei loro servizi, nonché sull’impatto ambientale e sulla fornitura socialmente sostenibile di prestazioni. Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo della posta di trasportare giornali che non sono in abbonamento (art. 35 Cost., art. 2-4, 9 e 15 LPO; art. 1 CO)
    · 07/05/2002 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Accordo in materia di assicurazione Svizzera-UE; libertà economica; ammissibilità di un'attività economica dello Stato in generale e dell'impresa di assicurazione cose cantonale di Glarona (Glarnersach) in particolare;…
    · 03/07/2012 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Esenzione fiscale della Posta in materia di diritti di mutazione
    · 13/12/2000 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 61_II_138
    01/01/1935 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.