Art. 10 LPT
Competenza e procedura
1 I Cantoni disciplinano competenza e procedura.
2 Essi regolano, per l’elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d’incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere conformemente all’articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente e all’articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimedio giuridico contro il piano direttore cantonale, partecipazione del Comune alla procedura di adozione del piano direttore10 citazioni
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2Autonomia comunale in relazione con l'aggiornamento di un piano direttore3 citazioni
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3Piano di gestione dei rifiuti e delle discariche; determinazione delle ubicazioni delle discariche nel piano direttore; partecipazione dei comuni e dei consorzi nella procedura della pianificazione direttrice2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni27/08/2010 · 1 citazioni de
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0 citazioni
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0 citazioni01/12/2017 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.