Art. 15 ORTV
Pubblicità virtuale
1 La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione.
2 La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni:
- a. la superficie pubblicitaria da sostituire è in relazione con un avvenimento pubblico organizzato da terzi;
- b. è sostituita una superficie pubblicitaria fissa situata sul luogo della registrazione e allestita da terzi appositamente per tale avvenimento;
- c. la pubblicità visibile sullo schermo può utilizzare immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini;
- d. all’inizio e al termine della trasmissione interessata va segnalato che la trasmissione contiene pubblicità virtuale.
3 La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.
4 Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diffusione di spot pubblicitari per scaricare video ed immagini pornografiche destinati ai telefoni cellulari3 citazioni
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2Competenza ad esaminare la pubblicità di una birra senz'alcool ("Schlossgold"), dal punto di vista del diritto vigente in materia di radio e televisione3 citazioni
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3Ammissibilità di "slogans" o "claims" nell'ambito della sponsorizzazione radiotelevisiva ("Celebrations")0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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1 citazioni20/05/2008 · 1 citazioni de
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Werbespots in diversen Sendungen von "Lovers TV"1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.