Art. 102 LEF

1 Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare.
2 L’ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari.
3 Egli cura l’amministrazione e la coltura del fondo .

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Specie d'esecuzione (art. 38 segg
    · 07/06/1999 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Effetti del sequestro
    · 29/08/1957 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)
    · 27/09/1994 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 42_III_111
    14/04/1916 · 2 citazioni
  5. 5
    DTF 42_III_391
    01/01/1916 · 2 citazioni
  6. 6
    DTF 62_III_4
    24/01/1936 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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