Art. 102 LEF
1 Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare.
2 L’ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari.
3 Egli cura l’amministrazione e la coltura del fondo .
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Specie d'esecuzione (art. 38 segg3 citazioni
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2Effetti del sequestro3 citazioni
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3Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)2 citazioni
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4DTF 42_III_1112 citazioni14/04/1916 · 2 citazioni
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5DTF 42_III_3912 citazioni01/01/1916 · 2 citazioni
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6DTF 62_III_41 citazioni24/01/1936 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni08/04/2009 · 3 citazioni de
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2 citazioni18/03/2013 · 2 citazioni de
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Miete, Zahlungsverzugskündigung1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.