Art. 141 LEF

1 Se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
2 Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all’incanto del fondo e dell’accessorio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Incanto di un fondo; doppio turno d'asta; eccedenza; legittimazione per impugnare lo stato di ripartizione (art. 86, 142 cpv. 3, 147 e 148 LEF; art. 812 cpv. 2 CC; art. 116 cpv. 2 RFF)
    · 13/06/2006 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Principio secondo cui i crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente devono essere coperti dal prezzo di aggiudicazione (art. 141 in relazione con l'art. 126 LEF)
    · 23/11/1978 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Incanti concernenti gli immobili
    · 26/02/1957 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 56_III_215
    02/12/1930 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 56_III_221
    01/01/1930 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 54_III_96
    18/04/1928 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ritardo giudiziario (sospensione dell'incanto)
    · 24/09/2026 · 1 citazioni de
  • Sospensione dell'asta
    · 24/09/2026 · 1 citazioni de
  • Aberkennung eines Anspruchs im Lastenverzeichnis
    · 02/11/2015 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.