Art. 141 LEF
1 Se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
2 Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all’incanto del fondo e dell’accessorio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Incanto di un fondo; doppio turno d'asta; eccedenza; legittimazione per impugnare lo stato di ripartizione (art. 86, 142 cpv. 3, 147 e 148 LEF; art. 812 cpv. 2 CC; art. 116 cpv. 2 RFF)0 citazioni
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2Principio secondo cui i crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente devono essere coperti dal prezzo di aggiudicazione (art. 141 in relazione con l'art. 126 LEF)0 citazioni
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3Incanti concernenti gli immobili0 citazioni
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4DTF 56_III_2150 citazioni02/12/1930 · 0 citazioni
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5DTF 56_III_2210 citazioni01/01/1930 · 0 citazioni
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6DTF 54_III_960 citazioni18/04/1928 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ritardo giudiziario (sospensione dell'incanto)1 citazioni
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Sospensione dell'asta1 citazioni
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Aberkennung eines Anspruchs im Lastenverzeichnis1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.