Art. 249 LEF

1 La graduatoria viene depositata per l’ispezione presso l’ufficio.
2 L’amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori.
3 Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e del rigetto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fallimento
    · 29/12/1967 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 71_III_181
    19/11/1946 · 9 citazioni
  3. 3
    Procedura di fallimento
    · 22/01/1960 · 5 citazioni
  4. 4
    Graduatoria nel fallimento
    · 24/08/1959 · 5 citazioni
  5. 5
    DTF 68_III_141
    17/11/1942 · 4 citazioni
  6. 6
    Ammissibilità di un ricorso in materia civile (art. 72 LTF); contestazione della graduatoria; inizio del termine per agire (art. 250 LEF)
    · 30/06/2009 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kollokationsplan, Konkurseingabe
    · 30/05/2012 · 1 citazioni de
  • Kollokationsplan und Lastenverzeichnis (Spezialliquidation/Schätzung)
    · 03/12/2019 · 0 citazioni de
  • betreffend Nichteintreten
    BEZ.2018.34
    · 10/12/2018 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.