Art. 256 LEF
Modo di realizzazione
1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2 I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3 I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.
4 Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vendita a trattative private nel fallimento (art. 256 LEF). 1. Natura giuridica della vendita a trattative private nel fallimento (consid. 4). 2. La vendita a trattative private dev'essere, in linea di principio, annull…18 citazioni
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2Fallimento13 citazioni
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3DTF 76_III_10210 citazioni20/12/1950 · 10 citazioni
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4Realizzazione a trattative private di un fondo nel fallimento (art. 256 LEF)8 citazioni
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5DTF 72_III_276 citazioni05/04/1946 · 6 citazioni
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6Fallimento. 1. Qualità per interporre reclamo e ricorso contro misure concernenti la realizzazione di attivi5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni13/08/2013 · 7 citazioni de
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Konkurs im summarischen Verfahren; Freihandverkauf6 citazioni
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Vendita libera5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.