Art. 256 LEF

Modo di realizzazione

1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2 I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3 I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.
4 Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Vendita a trattative private nel fallimento (art. 256 LEF). 1. Natura giuridica della vendita a trattative private nel fallimento (consid. 4). 2. La vendita a trattative private dev'essere, in linea di principio, annull…
    · 01/05/1980 · 18 citazioni Riassunto
  2. 2
    Fallimento
    · 28/02/1962 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 76_III_102
    20/12/1950 · 10 citazioni
  4. 4
    Realizzazione a trattative private di un fondo nel fallimento (art. 256 LEF)
    · 24/01/2002 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 72_III_27
    05/04/1946 · 6 citazioni
  6. 6
    Fallimento. 1. Qualità per interporre reclamo e ricorso contro misure concernenti la realizzazione di attivi
    · 06/09/1962 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 13/08/2013 · 7 citazioni de
  • Konkurs im summarischen Verfahren; Freihandverkauf
    · 27/11/2015 · 6 citazioni de
  • Vendita libera
    · 27/04/2017 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.