Art. 257 LEF
1 Il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto sono resi pubblicamente noti.
2 Ove siano da realizzare fondi, il bando dev’essere pubblicato almeno un mese prima dell’incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell’incanto saranno depositate, per l’ispezione, presso l’ufficio dei fallimenti.
3 Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l’indicazione del prezzo di stima.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Impugnazione delle condizioni di vendita, diritto di compera, compensazione nel fallimento. 1. Il termine per impugnare le condizioni di vendita comincia a correre, di regola, il giorno in cui esse sono state rese pubbl…1 citazioni
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2In caso di pubblico incanto di un immobile nel fallimento, il fallito non può esigere, a differenza dei creditori ipotecari, che gli si notifichi un esemplare del bando (art. 257 cpv. 3 LEF, 71 RUF, 129 RFF).1 citazioni
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3Fallimento. 1. Qualità per interporre reclamo e ricorso contro misure concernenti la realizzazione di attivi1 citazioni
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4DTF 54_III_961 citazioni18/04/1928 · 1 citazioni
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5Avviso speciale concernente il doppio turno d'asta (art. 142 LEF, art. 129 RFF); impugnazione delle condizioni d'incanto0 citazioni
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6Realizzazione di fondi nel fallimento. 1. Le decisioni della seconda adunanza dei creditori possono essere impugnate per illegalità mediante reclamo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Versteigerung von Kaufs- / Vorkaufsrechten vom 15. Januar 2014 (Beschwerde über ein Konkursamt)1 citazioniPS140110· 13/08/2014 · 1 citazioni de
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Steigerungszuschlag, Doppelaufruf0 citazioni
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Kollokationsplan und Lastenverzeichnis (Spezialliquidation/Schätzung)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.