Art. 294 LEF

1 Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.
2 Il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.
3 Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Moratoria concordataria; vendita dell'impresa durante la moratoria provvisoria
    · 18/03/2021 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 59_III_32
    04/02/1933 · 2 citazioni
  3. 3
    Proroga della moratoria
    · 12/01/2024 · 1 citazioni
  4. 4
    Concordato delle banche e casse di risparmio. 1. Ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dell'autorità cantonale dei concordati (art. 55 cp. 2 del regolamento d'esecuzione della legge sulle banche e le casse d…
    · 11/02/1961 · 1 citazioni
  5. 5
    Art. 53 e 58 LADI: Indennità per insolvenza in caso di moratoria concordataria
    · 07/10/2005 · 0 citazioni
  6. 6
    Attitudine del bilancio a provare fatti di portata giuridica
    · 19/02/1988 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Widerruf der provisorischen Nachlassstundung und Konkurseröffnung.
    · 11/11/2016 · 7 citazioni de Riassunto
  • Dichiarazione di fallimento, moratoria concordataria
    · 05/11/2025 · 6 citazioni de
  • provisorische Nachlassstundung
    ZKBES.2025.396
    · 13/02/2026 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.