Art. 294 LEF
1 Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.
2 Il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.
3 Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Moratoria concordataria; vendita dell'impresa durante la moratoria provvisoria13 citazioni
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2DTF 59_III_322 citazioni04/02/1933 · 2 citazioni
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3Proroga della moratoria1 citazioni
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4Concordato delle banche e casse di risparmio. 1. Ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dell'autorità cantonale dei concordati (art. 55 cp. 2 del regolamento d'esecuzione della legge sulle banche e le casse d…1 citazioni
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6Attitudine del bilancio a provare fatti di portata giuridica0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Widerruf der provisorischen Nachlassstundung und Konkurseröffnung.7 citazioni
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Dichiarazione di fallimento, moratoria concordataria6 citazioni
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provisorische Nachlassstundung5 citazioniZKBES.2025.396· 13/02/2026 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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