Art. 59 LEF
1 L’esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare all’eredità.
2 L’esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell’articolo 49.
3 Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pignoramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la partecipazione al medesimo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Capacità di un'eredità indivisa di essere parte in un processo di disconoscimento del debito4 citazioni
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2Esecuzione del creditore della successione contro l'esecutore testamentario; foro d'esecuzione2 citazioni
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3Domanda di exequatur e di sequestro, successione indivisa; foro del sequestro0 citazioni
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4DTF 67_III_1610 citazioni26/11/1941 · 0 citazioni
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5DTF 62_III_620 citazioni01/01/1936 · 0 citazioni
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6DTF 59_III_2690 citazioni01/01/1933 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Arrest1 citazioni
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1 citazioni24/01/2011 · 1 citazioni de
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Verrechnungssteuer (Verjährung der Regressforderung)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.