Art. 59 LEF

1 L’esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare all’eredità.
2 L’esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell’articolo 49.
3 Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pignoramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la partecipazione al medesimo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Capacità di un'eredità indivisa di essere parte in un processo di disconoscimento del debito
    · 17/09/1976 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esecuzione del creditore della successione contro l'esecutore testamentario; foro d'esecuzione
    · 10/02/2020 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Domanda di exequatur e di sequestro, successione indivisa; foro del sequestro
    · 31/10/2022 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 67_III_161
    26/11/1941 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 62_III_62
    01/01/1936 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 59_III_269
    01/01/1933 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Arrest
    · 31/10/2022 · 1 citazioni de
  • 24/01/2011 · 1 citazioni de
  • Verrechnungssteuer (Verjährung der Regressforderung)
    · 07/05/2013 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.