Art. 65 LOAP

1 I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione si pronunciano, nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale, su tutti i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 18 cpv. 1 CPP .
2 È competente il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui si svolge il procedimento.
3 Le decisioni di cui al cpv. 1 sono impugnabili con reclamo dinanzi al Tribunale penale federale.
4 Se un giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi decide in un caso che sottostà alla giurisdizione federale, la Confederazione indennizza il Cantone. L’indennizzo è definito caso per caso; è stabilito aumentando di un quarto l’importo delle spese procedurali che il giudice dei provvedimenti coercitivi fisserebbe in un caso analogo sottostante alla giurisdizione cantonale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Dissuggellamento
    · 04/04/2011 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Domanda di dissuggellamento della Direzione generale delle dogane nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria, competenza per statuire
    · 06/01/2012 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.