Art. 154 CP

Punibilità dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione di società le cui azioni sono quotate in borsa

1 Chiunque, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o della direzione di una società le cui azioni sono quotate in borsa, corrisponde o percepisce una retribuzione vietata secondo gli articoli 735c numeri 1, 5 e 6 del Codice delle obbligazioni (CO) , se del caso in combinato disposto con l’articolo 735d n. 1 CO, è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria.
2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione di una società le cui azioni sono quotate in borsa:
  1. a. delega in tutto o in parte la gestione a una persona giuridica, in violazione dell’articolo 716b cpv. 2 primo periodo CO;
  2. b. istituisce una rappresentanza da parte di un organo della società o da parte di un depositario (art. 689b cpv. 2 CO);
  3. c. impedisce: 1. che lo statuto preveda le disposizioni di cui all’articolo 626 cpv. 2 numeri 1 e 2 CO, 2. all’assemblea generale di eleggere annualmente e individualmente i membri e il presidente del consiglio d’amministrazione, i membri del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente (art. 698 cpv. 2 n. 2 e cpv. 3 n. 1–3 CO), 3. all’assemblea generale di votare sulle retribuzioni che il consiglio d’amministrazione ha stabilito per sé, per la direzione e per il consiglio consultivo (art. 698 cpv. 3 n. 4 CO), 4. agli azionisti o al loro rappresentante di esercitare i loro diritti per via elettronica (art. 689c cpv. 6 CO).
3 Non è punibile secondo i capoversi 1 o 2 chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alle predette disposizioni e se ne accolli il rischio.
4 Per calcolare la pena pecuniaria, il giudice non è vincolato all’importo massimo dell’aliquota giornaliera (art. 34 cpv. 2 primo periodo); la pena pecuniaria non deve tuttavia eccedere sei volte la retribuzione annuale pattuita al momento dell’atto con la società interessata.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 69_IV_40
    01/01/1943 · 5 citazioni
  2. 2
    DTF 77_IV_88
    18/05/1951 · 3 citazioni
  3. 3
    DTF 72_IV_160
    01/01/1946 · 3 citazioni
  4. 4
    · 04/04/1968 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 153, 154 CP. a) La merce è contraffatta, falsificata o svalutata già quando il suo valore è inferiore a quello che fanno presupporre le sue apparenze, la sua designazione o la sua presentazione. b) Rapporto della c…
    · 10/02/1955 · 2 citazioni
  6. 6
    DTF 71_IV_13
    02/02/1945 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 14/07/2021 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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