Art. 226 CP

1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
2 Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
3 Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. Art. 224-art. 226 CP
    · 14/10/1977 · 31 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rivelazione di possibilità di acquistare o consumare stupefacenti
    · 14/12/1992 · 2 citazioni
  3. 3
    Nozione di "fare preparativi"
    · 29/08/1991 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Nozione.
    · 19/12/1978 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 22/07/2011 · 14 citazioni de
  • 05/10/2011 · 13 citazioni de
  • 24/04/2012 · 11 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.