Art. 236 CP
1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
2 La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 cpv. 1 lett. a LDerr e 48 cpv. 1 lett. g LDerr0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2021.1190 citazioniSST.2021.119· 28/01/2022 · 0 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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