Art. 236 CP

1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
2 La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 47 cpv. 1 lett. a LDerr e 48 cpv. 1 lett. g LDerr
    · 23/09/1998 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2021.119
    SST.2021.119
    · 28/01/2022 · 0 citazioni de
  • · 15/10/2014 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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