Art. 296 CP

Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Beni giuridici tutelati; qualità di danneggiato e legittimazione dell'accusatore privato
    · 19/08/2019 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza; bene giuridico, istigazione a commettere un reato all'estero
    · 26/08/2025 · 0 citazioni
  3. 3
    Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la confisca di materiale di propaganda del Partito curdo dei lavoratori
    · 26/07/1999 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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