Art. 375 CP
1 I Cantoni sono competenti per l’attuazione del lavoro di pubblica utilità.
2 L’autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.
3 La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Scelta del genere di pena2 citazioni
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2DTF 70_IV_532 citazioni18/02/1944 · 2 citazioni
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3
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41. Art. 41 lett. c e 110 cp. 1 OG, art. 2 num. 2 e 3 e art. 5 num. 1 del regolamento del Tribunale federale0 citazioni
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51. L'art. 375 cp. 1 CP trova applicazione soltanto dopo che il procedimento giudiziario, compreso un eventuale procedimento cantonale di cassazione, sia terminato (consid. 2). 2. Art. 69 CP0 citazioni
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6DTF 79_IV_1560 citazioni30/10/1953 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einstellung gemeinnütziger Arbeit3 citazioniVB.2012.00641· 10/01/2013 · 3 citazioni de
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VB.2012.006413 citazioni25/08/2011 · 3 citazioni de
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.