Art. 375 CP

1 I Cantoni sono competenti per l’attuazione del lavoro di pubblica utilità.
2 L’autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.
3 La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Scelta del genere di pena
    · 17/03/2008 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 70_IV_53
    18/02/1944 · 2 citazioni
  3. 3
    · 16/08/1979 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Art. 41 lett. c e 110 cp. 1 OG, art. 2 num. 2 e 3 e art. 5 num. 1 del regolamento del Tribunale federale
    · 08/03/1960 · 0 citazioni
  5. 5
    1. L'art. 375 cp. 1 CP trova applicazione soltanto dopo che il procedimento giudiziario, compreso un eventuale procedimento cantonale di cassazione, sia terminato (consid. 2). 2. Art. 69 CP
    · 21/01/1955 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 79_IV_156
    30/10/1953 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Einstellung gemeinnütziger Arbeit
    VB.2012.00641
    · 10/01/2013 · 3 citazioni de
  • VB.2012.00641
    25/08/2011 · 3 citazioni de
  • 17/03/2008 · 3 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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