Art. 87 CP
Periodo di prova
1 Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
2 Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.
3 Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell’articolo 64 cpv. 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell’assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell’esecuzione della pena secondo l’articolo 95 cpv. 5.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revoca della liberazione condizionale2 citazioni
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2Diritto transitorio, commisurazione della pena unica nella procedura di ripristino, esecuzione della pena unica2 citazioni
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3Pena detentiva a vita, internamento (art. 64 cpv. 1 CP); rapporto0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verweigerung der bedingten Entlassung; Willkür, rechtliches Gehör31 citazioni
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14 citazioni
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7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.