Art. 91 CP
1 Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell’esecuzione penale o al piano d’esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari.
2 Le sanzioni disciplinari sono:
- a. l’ammonizione;
- b. la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei contatti con l’esterno;
- c. la multa;
- d. l’arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.
3 Per l’esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nel caso di esecuzione di una misura educativa del diritto penale minorile6 citazioni
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2Art. 91, num. 1 e 2, art. 92 CP. 1. Per l'adolescente moralmente abbandonato, pervertito od in pericolo di divenirlo, la legge prevede avantutto il collocamento in una casa d'educazione (consid. 2). 2. Combinazione di q…5 citazioni
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3Non può essere sostituita da una pena.4 citazioni
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4Art. 89, 91 e 93 cpv. 2 CP. 1. Determinante per l'applicabilità del diritto penale dei minorenni o del diritto penale ordinario è l'età al momento del reato, non quella al momento del giudizio. 2. Se l'adolescente si è…4 citazioni
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54 citazioni
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63 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Disziplinarverfügung wegen Arbeitsverweigerung10 citazioni
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VB.2015.002637 citazioni17/08/2015 · 7 citazioni de
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Disziplinarstrafe6 citazioniVB.2020.00201· 04/07/2020 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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