Art. 102 CPP
Procedura in caso di domanda d’esame degli atti
1 In merito all’esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto.
2 Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.
3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro il versamento di un emolumento.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Domanda di consultazione di atti di un procedimento penale concluso con decisione passata in giudicato da parte dei mass media3 citazioni
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2Dissigillamento; segreti commerciali; segreto bancario; via di diritto1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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8 citazioni
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Procedimento penale; consultazione degli atti8 citazioni
Ultime sentenze del TF
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