Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La Procura federale (MP) conduce un’indagine penale nei confronti di B. e altre persone indagate per truffa qualificata e riciclaggio qualificato. Contro la società indagata A. AG sono state emesse ordinanze di esibizione per acquisire documenti bancari relativi ai suoi rapporti commerciali:

  • Il 12 aprile 2021 la MP ha fatto esibire dalla MP due banche documenti relativi ai conti, che sono stati consegnati alla MP il 23 e 27 aprile nonché il 26 maggio 2021.
  • Con ulteriori ordinanze di esibizione del 27 ottobre 2023 la MP ha obbligato le banche a consegnare documenti aggiuntivi. Queste ordinanze sono state notificate alla [A. AG] il 31 ottobre 2023.

Il 6 novembre 2023 la [A. AG] ha chiesto la sigillatura dei documenti esibiti. La MP ha respinto la richiesta con ordinanza del 14 novembre 2023. La [A. AG] ha proposto ricorso avverso tale decisione, in seguito al quale il Tribunale penale federale ha disposto la sigillatura con decisione del 28 dicembre 2023. La MP ha sigillato i documenti il 5 gennaio 2024.

Il 17 gennaio 2024 la MP ha chiesto al Giudice cantonale delle misure coercitive del Cantone di Berna (ZMG) lo svincolamento dei documenti. Lo ZMG ha accolto la richiesta con decisione del 13 febbraio 2024 e ha autorizzato la MP a perquisire i documenti svincolati. Contro tale decisione la [A. AG] ha proposto ricorso al Tribunale federale il 14 marzo 2024.

Via giuridica e diritto applicabile:

La decisione dello ZMG del 13 febbraio 2024 era soggetta alla legge processuale penale rivista (CPP), entrata in vigore il 1° gennaio 2024. La [A. AG] ha sostenuto che per l’esame della sua richiesta di sigillatura del 6 novembre 2023 avrebbe dovuto trovare applicazione il vecchio diritto. Inoltre, ha fatto valere il segreto commerciale e il segreto bancario come ostacoli allo svincolamento.

Legge

Applicabilità del diritto processuale penale rivisto:

Il Tribunale federale ha confermato che il diritto rivisto in materia di svincolamento (art. 248 CPP) era applicabile alla decisione impugnata dello ZMG del 13 febbraio 2024. Le disposizioni intertemporali della CPP prevedono che le nuove norme procedurali si applichino ai procedimenti in corso, salvo che non siano già state adottate decisioni definitive. La richiesta di sigillatura della [A. AG] del 6 novembre 2023 era già stata definitivamente decisa dal Tribunale penale federale con decisione del 28 dicembre 2023 ed era divenuta definitiva. Pertanto, la [A. AG] non poteva invocare il vecchio diritto.

Nessuna tutela del segreto commerciale o del segreto bancario nel procedimento di svincolamento:

L’art. 248 cpv. 1 CPP definisce in modo esaustivo gli interessi segreti degni di tutela che possono ostare allo svincolamento. Secondo tale disposizione, possono essere considerati solo i motivi di protezione dei segreti disciplinati all’art. 264 CPP. Il segreto commerciale e il segreto bancario (art. 47 LBCR) non rientrano tra questi. Il legislatore ha optato consapevolmente per una soluzione restrittiva e non ha incluso nel catalogo dei segreti tutelati le estensioni discusse nel corso della procedura legislativa (ad esempio, la tutela dei segreti di fabbricazione e commerciali). Pertanto, la ricorrente non poteva far valere nel procedimento di svincolamento diritti segreti degni di tutela.

Esame accessorio delle condizioni generali delle misure coercitive:

La [A. AG] ha sostenuto che mancava un sospetto fondato nonché la rilevanz…