Art. 230 CPP

Scarcerazione nel procedimento di primo grado

1 Nel procedimento di primo grado, l’imputato e il pubblico ministero possono presentare domanda di scarcerazione.
2 La domanda va presentata a chi dirige il procedimento in giudizio.
3 Se accoglie la domanda, chi dirige il procedimento scarcera senza indugio l’imputato. Se non intende accoglierla, la inoltra per decisione al giudice dei provvedimenti coercitivi.
4 Previo accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento. Se il pubblico ministero non vi acconsente, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.
5 Per altro, sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 228.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Carcerazione di sicurezza in vista di una decisione giudiziaria indipendente successiva; regole di procedura applicabili
    · 28/05/2025 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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