Art. 234 CPP

Stabilimento carcerario

1 La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di norma eseguite in stabilimenti carcerari destinati a tale scopo e adibiti per il resto soltanto all’esecuzione di pene detentive di breve durata.
2 Se ragioni mediche lo rendono opportuno, l’autorità cantonale competente può ricoverare l’incarcerato in un ospedale o in una clinica psichiatrica.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione anticipata di pene e misure, domanda di scarcerazione
    · 16/02/2017 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esecuzione della carcerazione del diritto processuale penale (carcerazione preventiva e di sicurezza) in uno stabilimento di esecuzione della pena
    · 24/03/2021 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Misure terapeutiche stazionarie per i giovani adulti, inizio del periodo massimo di quattro anni
    · 20/02/2020 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verlegung/Verbleib in Sicherheitsabteilung
    · 24/03/2021 · 4 citazioni de Riassunto
  • Versetzung in den offenen vorzeitigen Strafvollzug
    · 31/03/2020 · 4 citazioni de
  • Detenzione preventiva
    · 05/07/2021 · 3 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.