Art. 234 CPP
Stabilimento carcerario
1 La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di norma eseguite in stabilimenti carcerari destinati a tale scopo e adibiti per il resto soltanto all’esecuzione di pene detentive di breve durata.
2 Se ragioni mediche lo rendono opportuno, l’autorità cantonale competente può ricoverare l’incarcerato in un ospedale o in una clinica psichiatrica.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione anticipata di pene e misure, domanda di scarcerazione12 citazioni
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2Esecuzione della carcerazione del diritto processuale penale (carcerazione preventiva e di sicurezza) in uno stabilimento di esecuzione della pena1 citazioni
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3Misure terapeutiche stazionarie per i giovani adulti, inizio del periodo massimo di quattro anni1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verlegung/Verbleib in Sicherheitsabteilung4 citazioni
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Versetzung in den offenen vorzeitigen Strafvollzug4 citazioni
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Detenzione preventiva3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.