Art. 64 CPP
Sanzioni disciplinari
1 Chi dirige il procedimento può punire con la multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che ne turbano l’andamento, offendono le convenienze o non ottemperano a disposizioni ordinatorie.
2 Le multe disciplinari inflitte dal pubblico ministero e dai tribunali di primo grado possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi alla giurisdizione di reclamo. Questa decide definitivamente.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Qualità di parte del pubblico ministero, rappresentazione dinanzi al tribunale, revoca della citazione per gravi motivi3 citazioni
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2Internamento a vita, durevole refrattarietà alla terapia0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Ordnungsbusse9 citazioni
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5 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.