Art. 26 LSu

Inizio dei lavori e acquisti

1 Il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l’aiuto finanziario o l’indennità gli è stato assegnato con decisione definitiva o di massima o in virtù di un contratto, oppure se l’autorità competente l’ha autorizzato.
2 L’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione se l’attendere il risultato dell’esame della domanda dovesse comportare gravi inconvenienti. L’autorizzazione non dà diritto all’aiuto finanziario né all’indennità.
3 Nessuna prestazione è concessa se i lavori sono già iniziati o gli acquisti effettuati senza autorizzazione. Nel caso di indennità, l’autorità competente può tuttavia concedere una prestazione al richiedente se le circostanze lo giustificano.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Formalismo eccessivo
    · 30/01/2004 · 11 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.