Art. 26 LSu
Inizio dei lavori e acquisti
1 Il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l’aiuto finanziario o l’indennità gli è stato assegnato con decisione definitiva o di massima o in virtù di un contratto, oppure se l’autorità competente l’ha autorizzato.
2 L’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione se l’attendere il risultato dell’esame della domanda dovesse comportare gravi inconvenienti. L’autorizzazione non dà diritto all’aiuto finanziario né all’indennità.
3 Nessuna prestazione è concessa se i lavori sono già iniziati o gli acquisti effettuati senza autorizzazione. Nel caso di indennità, l’autorità competente può tuttavia concedere una prestazione al richiedente se le circostanze lo giustificano.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Formalismo eccessivo11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Ablehnung von Finanzhilfen für die Beschaffung von besonders lärmarmen Güterwagen2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.