Art. 3 LPAn

Definizioni

Nella presente legge s’intende per:
  1. a. dignità: il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all’animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l’animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l’animale viene posto in stato d’ansietà o mortificato, se s’interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l’animale viene eccessivamente strumentalizzato;
  2. b. benessere: il benessere dell’animale, che è garantito segnatamente se: 1. le condizioni di detenzione e l’alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento, 2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica, 3. l’animale è clinicamente sano, 4. si evitano all’animale dolori, lesioni e ansietà;
  3. c. esperimenti sugli animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di: 1. verificare un’ipotesi scientifica, 2. accertare l’effetto di una determinata misura sull’animale, 3. sperimentare una sostanza, 4. prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell’ambito della produzione agricola, dell’attività diagnostica o curativa sull’animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali, 5. ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie, 6. fornire un supporto all’insegnamento, alla formazione e alla formazione continua .

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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